Art. 4.

      1. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, in base all'atto di concessione di cui all'articolo 10, mette a disposizione dell'Ispettorato carte valori i locali, il personale di supporto, i materiali, le attrezzature, i servizi e quanto altro necessario per il suo funzionamento. Le spese derivanti da tale attività sono riportate in un'apposita sezione di uno dei rendiconti di cui all'articolo 5. Le attrezzature poste a disposizione rimangono di proprietà del medesimo Istituto e per il loro utilizzo viene addebitato sul relativo rendiconto un canone d'uso preventivamente concordato con l'Ispettorato carte valori.

 

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